Rischio incendi boschivi

Cos'è un incendio boschivo?

Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all’interno delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree (art. 2 della Legge n. 353 del 2000).

Cosa fare in caso di incendio?

Quali possono essere le cause di un incendio boschivo nel nostro territorio?

Gli incendi possono essere:

  • naturali (molto rari e inevitabili) possono essere causati da fulmini, nel caso di temporali senza precipitazioni;
  • colposi (o involontari) sono causati da comportamenti dell’uomo, irresponsabili e imprudenti, spesso in violazione di norme e comportamenti. Per esempio in attività agricole e forestali (il fuoco viene impiegato per bruciare le stoppie, distruggere i residui vegetali provenienti da lavorazioni agricole e forestali, e per rinnovare i pascoli e gli incolti), abbandono di mozziconi di sigarette e fiammiferi che possono cadere sull'erba secca o altri residui vegetali e innescare un incendio ed infine attività ricreative (barbecue non spenti bene), lanci di petardi, rifiuti bruciati in discariche abusive, cattiva manutenzione di elettrodotti;
  • dolosi (volontari) sono gli incendi che vengono appiccati volontariamente per utilizzare l’area distrutta dal fuoco per soddisfare interessi legati alle speculazione edilizia, al bracconaggio, o per ampliare le superfici coltivabili (ricerca di profitto); in altri casi i comportamenti dolosi sono da ricondurre a problemi comportamentali come la piromania e la mitomania.

Avvistamento Incendi Boschivi e prevenzione a Cervia

Dall'ultima settimana di giugno e fino a metà settembre, è attivo il servizio AIB, su tutto il territorio provinciale e, in particolare, nella pineta di Cervia.

Il servizio, organizzato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in coordinamento con l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con la collaborazione con il comune di Cervia prevede attività di vigilanza - sorveglianza e avvistamento (n. 3 unità appartenenti ad associazioni di volontariato di protezione civile), attività di contenimento e spegnimento degli incendi, nonché attività di bonifica dei siti.

l’Amministrazione di Cervia integra le attività di sorveglianza promosse dall'Agenzia attraverso la collaborazione di volontari di protezione civile prevedendo sul proprio territorio, ogni giorno, anche squadre addette allo spegnimento degli incendi, al fine di scongiurare il propagarsi degli stessi in caso di innesco.

 

Durante il periodo di grave pericolosità vige, all’interno delle aree forestali, il divieto assoluto di accensione di qualsiasi fuoco e di qualsiasi strumento che produca fiamme, scintille o braci, come ad esempio i barbecue o i fornelli a gas.

Inoltre è vietato accendere fuochi anche di legna o residui vegetali. È proibita la pulizia dei pascoli e dei terreni mediante abbruciamento delle stoppie e sono vietati gli abbruciamenti controllati di materiale vegetale.

Uniche eccezioni al divieto generale di accensione dei fuochi sono rappresentate - all’esterno delle aree forestali - dalle accensioni di piccoli fuochi per la cottura dei cibi, nell’ambito dei campi scout, all’interno delle aree private cortilive e nelle strutture individuate dagli Enti parchi e dalle Amministrazioni comunali.

Piano di Emergenza per il Rischio Incendi Boschivi di Interfaccia

Il Piano di Emergenza per il Rischio di Incendi Boschivi di interfaccia è stato aggiornato con Delibera di G.C. n. 283 del 18/12/2018 ed è composto da una relazione tecnica, da cartografie e mappe digitali interattive messe a punto al fine di agevolare l'attività di verifica e monitoraggio, nonchè di aggionare il modello di intervento prevedendo precise procedure, strumenti di conunicazione interna ed esterna all'ente e codificando i relativi mesaggi attraverso modelli di pronto utilizzo.

 

Ordinanza per la salvaguardia della pubblica incolumità, relativa al pericolo di incendi boschivi-pinetali e delle aree prospicienti, causati dall’impiego di piccole mongolfiere ed oggetti similari al

Prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie - prevenzione caduta alberi sulla sede ferroviaria

Applicazione D.P.R. n. 753/80 - Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie

Si richiama l'attenzione sul necessario mantenimento delle distanze minime di sicurezza tra le piante ad alto fusto e la linea ferrata.

In riferimento alla prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie è da ritenere che in prossimità delle strade ferrate si potrebbe determinare l'insorgere e il successivo propagarsi di incendi che comportano gravi pregiudizi ai beni e all'ambiente oltre che pericoli per l'icolumità delle persone. In tale contesto è di particolare importanza la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sancite dal D.P.R. n. 753/80 volte alla prevenzione degli incendi lungo le strade ferrate:

art. 48 

È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.Tale misura dovrà, occorrcndo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, inuriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferrroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Inoltre i proprietari o affittuari di terreni latistanti la ferrovia devono garantire una fascia di almeno 5 m dal confine completamente libera da qualsiasi materiale infiammabile e da vegetazione infestante.

 

Se avvisto un incendio boschivo cosa devo fare?

1. Telefona a uno di questi numeri di emergenza:

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115 Numero nazionale di Pronto Intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

800-841 051 Numero Verde regionale (Centro Operativo regionale del Corpo Forestale dello Stato, dal 1 gennaio 2017 assorbito dall'Arma dei Carabinieri).

 

2. Fornire se possibile informazioni su: entità e descrizione del fumo (colonna di fumo bianco leggero oppure colonna di fumo nero, colonna di fumo isolata oppure più colonne allineate), presenza di abitazioni, elettrodotti, strade e ferrovie o sul tipo di vegetazione e bosco;

 

3. in macchina:

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assicurarsi una via di fuga,considerando il percorso stradale in relazione alla direzione dell'incendio

non allontanarsi dal veicolo, che garantisce una buona possibilità di sopravvivenza durante il passaggio del fuoco

fermare il veicolo in zone aperte e prive di vegetazione

mantenere le luci accese,chiudere i finestrini e le prese d'aria

facilitare l'intervento dei mezzi di soccorso, non ingombrando la strada con l'autovettura.

 

4. Se a piedi non si trova nessuna via di fuga

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spostarsi lungo il fronte del fuoco per cercare il punto di più facile attraversamento, quindi attraversare il fronte per raggiungere l'area già bruciata,

Se non ci sono alternative, stendersi a terra dove non c'è vegetazione, bagnarsi o coprirsi di terra e prepararsi all'arrivo del fumo, respirando con un panno bagnato sulla bocca,

in spiaggia raggrupparsi sull'arenile e immergersi in acqua,

 

5. Se siete in casa:

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non abbandonare la casa, se non si è certi che la via di fuga sia aperta; sigillare (con carta adesiva e panni bagnati) porte e finestre e segnalare la propria presenza. Il fuoco oltrepasserà la casa prima che all'interno penetrino il fumo e le fiamme.

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